Art. 6.

      1. A decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di approvazione dello statuto del consorzio di cui all'articolo 4, chiunque detiene filtri per olii e gasolio è obbligato al loro conferimento al consorzio.
      2. L'obbligo di conferimento previsto dal comma 1 non esclude la facoltà per il detentore di cedere i filtri per olii e gasolio a imprese di altro Stato membro dell'Unione europea.